Comitato Regionale

Sardegna

Maremoto Iva per le organizzazioni sportive

Interviene T. Pesce, Uisp: “Serve tempo per gli adeguamenti. Posticipare l’entrata in vigore del provvedimento”.

 

Continua ad essere alta, anche in questo periodo festivo, l’attenzione dell’Uisp ai temi delle riforme legislative di interesse, e, più in generale degli adempimenti amministrativi e fiscali in capo alle associazioni e società sportive.

“Pochi giorni fa, nel corso dell’appuntamento speciale del progetto Sport Point dedicato alla “Riforma dello sport”, a cui hanno partecipato in diretta oltre 2mila persone, oltre ad approfondire i temi legati al lavoro sportivo – racconta Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp - si è parlato anche di IVA, una questione molto delicata su cui da tempo prestiamo grande attenzione e su cui, arrivando alla stretta attualità dell’attività del legislatore, l’avvocato Guido Martinelli, tra i massimi esperti nazionali di diritto sportivo e tributario, ha avuto modo di esprimere e di argomentare le proprie profonde preoccupazioni (Clicca sul link per vedere la registrazione integrale del Webinar “LA RIFORMA DELLO SPORT”).

“Con il nostro Dipartimento Sostenibilità, Risorse e Servizi, e, in modo particolare, grazie agli approfondimenti effettuati dalla Dott.ssa Francesca Colecchia, consulente Uisp di Arsea Srl – aggiunge il presidente Pesce – mettiamo a disposizione queste nostre considerazioni, auspicando che il legislatore ritorni tempestivamente – con maggiore attenzione – sulla questione che, se non affrontata, rischia di essere letteralmente devastante per il movimento sportivo di base.

𝐍𝐞𝐥 𝐦𝐞𝐫𝐢𝐭𝐨:
Lo scorso 5 luglio in molti hanno accolto con gioia il provvedimento (art. 4 del Decreto legge 10 maggio 2023, n. 51) che ha posticipato al 1° luglio 2024 l’entrata in vigore della nuova disciplina IVA per gli enti non commerciali e per le associazioni e società sportive dilettantistiche. La proroga era necessaria anche per provare ad apportare delle modifiche al testo adottato con il Decreto legge 146/2021 ed era giustificata dalla circostanza che si sta affrontando una riforma complessiva del sistema fiscale per cui aveva – e avrebbe ancora oggi senso – lavorare complessivamente al nuovo assetto tributario.

Occorre però ricordaref l’antefatto.

La Commissione europea ha emesso una procedura di infrazione (n. 2008/2010) nei confronti del nostro Paese per il non corretto recepimento della Direttiva IVA, in quanto l’ordinamento italiano qualifica alcune prestazioni come “non soggette ad IVA” mentre la Direttiva comunitaria impone l'IVA a tutte le cessioni di beni e le erogazioni di servizi eseguite, dietro corrispettivo, da un soggetto "passivo", inteso come l'esercente di un'attività oggettivamente economica, risultando indifferente lo scopo, lucrativo o meno, della stessa attività, fatta salva la possibilità di avere alcune prestazioni – tassativamente elencate – che godono del regime di esenzione IVA.
Poiché l’IVA è una imposta di matrice comunitaria è diventato obbligatorio adeguarsi.

Il provvedimento di cui è stata rinviata al prossimo anno l’entrata in vigore, prevede
- l’abrogazione dell’art. 4 del Decreto IVA (DPR 633/1972) che attualmente disciplina il regime di non assoggettamento ad IVA;
- l’introduzione nell’articolo 10 del DPR IVA, tra le prestazioni di servizi esenti da IVA, di quelle “strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali” a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA;
omettendo l’agevolazione con riferimento alle società sportive dilettantistiche.

Questa disposizione determina pertanto le seguenti conseguenze in ambito sportivo dilettantistico:
1) le prestazioni di servizi sportivi realizzate da società sportive devono intendersi soggette ad IVA con applicazione dell’aliquota del 22%;
2) sono esenti da IVA le prestazioni di servizi sportivi realizzate da associazioni sportive dilettantistiche anche a non soci/tesserati o ad altre organizzazione, in questo caso purché aderenti al medesimo organismo sportivo. Questo significa che il fruitore del servizio non deve sostenere un maggior costo ma che sull’associazione gravano diversi adempimenti atteso che dovrà:
1) aprire la partita IVA;
2) emettere scontrino o fattura,
3) tenere i registri IVA,
4) effettuare la comunicazione delle liquidazioni periodiche,
5) presentare la dichiarazione IVA,
6) garantire la tenuta della contabilità separata,
salvo l’esercizio dell’opzione per la dispensa dagli adempimenti IVA ex art. 36 - bis in esclusiva presenza di operazione esenti, opzione non praticabile nel caso in cui nel corso dell’esercizio si siano effettuati acquisti intracomunitari o operazioni in reverse charge.

Agli adempimenti da assolvere in più si aggiungono problemi interpretativi legati all’aver voluto subordinare l’esenzione da IVA alla circostanza che tale regime agevolato non determini “distorsioni della concorrenza” a danno degli operatori commerciali che svolgono le loro attività in regime Iva. Si tratta palesemente di una valutazione aleatoria che implica anche una differenziazione dei trattamenti fiscali: la stessa tipologia di associazione in un dato contesto territoriale potrebbe essere esente mentre in un altro soggetta ad IVA.
C’è inoltre da evidenziare che non è l’Unione Europea ad imporre l’adozione di questo vincolo.

𝐀𝐫𝐫𝐢𝐯𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐚 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐢 𝐮𝐥𝐭𝐢𝐦𝐢 𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐢. Nel provvedimento di conversione in legge del Decreto legge 75/2023 viene introdotto l’art. 36 bis ai sensi del quale « 1. Le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica 𝐝𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐢 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐬𝐦𝐢 𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐟𝐢𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐥𝐮𝐜𝐫𝐨, 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐢 𝐠𝐥𝐢 𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐯𝐢 𝐝𝐢𝐥𝐞𝐭𝐭𝐚𝐧𝐭𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐢 𝐝𝐢 𝐜𝐮𝐢 𝐚𝐥𝐥'𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨 𝟔 𝐝𝐞𝐥 𝐝𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐨 𝐥𝐞𝐠𝐢𝐬𝐥𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨 𝟐𝟖 𝐟𝐞𝐛𝐛𝐫𝐚𝐢𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟏, 𝐧. 𝟑𝟔, 𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐝𝐚𝐥𝐥'𝐢𝐦𝐩𝐨𝐬𝐭𝐚 𝐬𝐮𝐥 𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐮𝐧𝐭𝐨.
2. Le prestazioni dei servizi didattici e formativi di cui al comma 1, rese prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si intendono comprese nell'ambito di applicazione dell'articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

Rispetto a quanto previsto dal DL 146/2021, il provvedimento approvato ma non ancora ufficiale prevede:
1) l’immediata entrata in vigore del regime di esenzione: questo significa che 𝐥𝐞 𝐚𝐬𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐩𝐫𝐢𝐯𝐞 𝐝𝐢 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐭𝐚 𝐈𝐕𝐀 𝐝𝐨𝐯𝐫𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐫𝐢𝐜𝐡𝐢𝐞𝐝𝐞𝐫𝐧𝐞 𝐥’𝐚𝐩𝐞𝐫𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐢𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐯𝐞𝐝𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐫𝐚̀ 𝐢𝐧 𝐯𝐢𝐠𝐨𝐫𝐞;
2) l’esenzione anche per i servizi sportivi resi dalle società sportive dilettantistiche;
3) la circostanza che il regime di esenzione non sia subordinato al requisito che tale regime agevolato non determini “distorsioni della concorrenza” a danno degli operatori commerciali che svolgono le loro attività in regime IVA;
4) l'applicazione del regime di esenzione IVA per i servizi sportivi per tutti gli enti senza fine di lucro con riferimento ai servizi sportivi, non solo alle ASD e SSD. Ci si chiede se siano ammesse a questo regime anche realtà senza scopo di lucro che non sono iscritte nel Registro nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche in considerazione della formulazione della norma, nonostante sia tale registro a certificare la natura sportiva dilettantistica di tali attività;
5) non viene prevista l’esenzione IVA quando i servizi sportivi sono resi ad altri organismi sportivi: l’iscrizione al campionato da parte della squadra e non del singolo atleta deve intendersi pertanto rilevante ai fini iva?
6) l'introduzione del principio secondo cui il regime di esenzione opererebbe anche per il passato, in violazione del principio di irretroattività della norma. Con riguardo a quest’ultimo aspetto si ritiene che l’emendamento possa essere nato per sanare eventuali contenziosi aperti o che si potrebbero aprire in materia di IVA. Il non assoggettamento ad IVA è espressamente previsto con riferimento alle associazioni sportive dilettantistiche che si qualificano come enti non commerciali. L’art. 90 della Legge 289/2002 estende le agevolazioni fiscali contemplate per le associazioni sportive dilettantistiche alle società sportive dilettantistiche e sulla base di tale norma si è ritenuto – seppur in assenza di una indicazione di prassi in materia – che anche l’agevolazione in materia di iva dovesse operare nei confronti delle società sportive dilettantistiche. È stata invece negata la possibilità di applicare ai corsi sportivi il regime di esenzione IVA riconosciuto alle attività didattiche sia dalla giurisprudenza comunitaria (C-449/17) che dall’Agenzia delle Entrate (risposte 393/E/2022 e 162//2020). Ciò detto, non si sarebbe potuto approvare una norma di interpretazione autentica del menzionato art.90 della legge 289/2002 per riaffermare che anche con riferimento alle società sportive dilettantistiche opera il regime di non assoggettamento ad IVA nelle more della riforma complessiva dell’IVA? l’affermazione della natura esente della prestazione anche per il passato rende i contribuenti suscettibili di contestazioni per gli omessi adempimenti?
7) il provvedimento di conversione in legge del Decreto legge 75/2023 non abroga l’art.4 del DPR 633/1972: finché non entrerà in vigore il DL 146/2021 che ne sancisce espressamente l’abrogazione, l’eventuale sua applicazione da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche in luogo del regime di esenzione sarà sanzionabile?
8)le novità in materia di IVA non dovrebbero implicare conseguenze sotto il profilo delle imposte dirette: l’ordinamento italiano contempla già la possibilità che corrispettivi specifici che non concorrono alla formazione della base imponibile siano invece soggetti ad IVA, come nel caso del turismo sociale, così come prevede che i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche agli enti non commerciali per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi non concorrono alla formazione del reddito ma siano soggetti ad iva, salvo che la prestazione non sia iva esente. Si è però sicuri che l’Agenzia delle Entrate non riterrà rilevanti ai fini delle imposte dirette le prestazioni esenti da IVA?

In ragione delle considerazioni sopra esposte e della circostanza che l’IVA è una imposta che si calcola su base solare, si ritiene opportuno un intervento del legislatore diretto a posticipare l’entrata in vigore del provvedimento per assicurare il tempo necessario a emendare il testo in modo da dissipare tutti i possibili dubbi interpretativi.

Tiziano Pesce - presidente nazionale Uisp